Un cittadino, condannato a pagare una somma di denaro a un istituto, aveva presentato ricorso in Cassazione. Successivamente, ha deciso di rinunciare al ricorso prima dell'udienza. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il processo, stabilendo un principio importante: il raddoppio del contributo unificato non si applica in caso di rinuncia. Questa misura, che ha carattere punitivo, è prevista solo per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione. La rinuncia volontaria, invece, non rientra in queste categorie e quindi non fa scattare l'obbligo di pagare il doppio della tassa iniziale.
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