La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26995/2024, chiarisce l'ambito di applicazione del raddoppio contributo unificato nel processo tributario. L'Amministrazione finanziaria aveva impugnato una decisione che escludeva tale raddoppio. La Corte ha stabilito che la misura si applica ai ricorsi in Cassazione in materia tributaria, considerandoli procedimenti civili ordinari, ma non ai giudizi di merito presso le commissioni tributarie. La Corte ha inoltre ribadito che il raddoppio non è una sanzione, ma un tributo giudiziario.
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