Un dipendente pubblico, dopo aver ottenuto in un precedente giudizio le differenze retributive per un incarico dirigenziale temporaneo svolto prima del pensionamento, ha chiesto la riliquidazione della propria pensione. Il lavoratore pretendeva che tali somme fossero inserite direttamente nella base pensionabile della Quota A (trattamento fondamentale). L'Ente Previdenziale si è opposto, sostenendo di aver già ricalcolato correttamente la pensione inserendo le somme nella Quota B (trattamento accessorio). La Corte d'Appello ha dato ragione all'Ente Previdenziale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore, confermando che le maggiorazioni per mansioni superiori non rientrano nella base pensionabile strutturale ma vanno calcolate secondo le regole della quota accessoria, condannando il ricorrente al pagamento delle spese.
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