Il caso riguarda un uomo condannato per rapina impropria, lesioni e resistenza. L'imputato aveva sottratto con mossa repentina un cellulare e, inseguito dal fidanzato della vittima che tentava di chiamare la polizia, aveva usato violenza contro di lui per assicurarsi la fuga. La difesa chiedeva la riqualificazione del fatto in furto e il riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno confermato che l'uso della violenza per impedire la chiamata alle forze dell'ordine configura pienamente il reato di rapina impropria. Inoltre, l'attenuante del risarcimento è stata negata poiché la quietanza, oltre a essere generica e priva dell'indicazione della somma versata, era stata firmata dopo l'ammissione al rito abbreviato, violando i tempi previsti dalla legge.
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