L'Acquirente si oppone al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Società Fornitrice per il pagamento di un camino, sostenendo di aver versato un acconto a un soggetto presentatosi come rappresentante della ditta e lamentando la presenza di un vetro rotto. La Società Fornitrice disconosce la firma sulla quietanza ed eccepisce la tardività della denuncia del difetto. La Cassazione rigetta il ricorso dell'Acquirente. Conferma che, in base al principio dell'apparenza, la quietanza era riferibile alla società, imponendo all'Acquirente l'onere di verificarne l'autenticità, cosa non avvenuta. Inoltre, l'Acquirente decade dalla garanzia per vizi della cosa venduta poiché non ha provato di aver denunciato il danno entro il termine di otto giorni dalla consegna a un soggetto autorizzato a ricevere la contestazione.
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