La Corte di Cassazione affronta il caso di un imputato che, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in secondo grado, tenta di impugnare la sentenza. La Corte stabilisce un principio netto: il **concordato in appello**, previsto dall'art. 599-bis del codice di procedura penale, implica una rinuncia definitiva ai motivi di ricorso. Tale rinuncia ha un effetto preclusivo che impedisce di riproporre le stesse questioni davanti alla Cassazione. Di conseguenza, il ricorso dell'imputato viene dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione. L'accordo, una volta siglato, chiude la partita sui punti concordati.
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