La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38130/2025, ha ribadito i rigidi limiti per l'impugnazione del patteggiamento. Un imputato aveva erroneamente proposto appello contro una sentenza di applicazione pena, lamentando la qualificazione giuridica e il trattamento sanzionatorio. La Suprema Corte ha annullato la decisione d'appello e, riqualificato l'atto come ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. Ha chiarito che l'impugnazione del patteggiamento è consentita solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra i quali non rientrano le censure generiche sulla pena.
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