La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15444/2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Il ricorso era basato su una presunta erronea qualificazione giuridica del reato e sulla sussistenza di cause di proscioglimento. La Corte ha ribadito che, a seguito della riforma dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso patteggiamento per erronea qualificazione è ammesso solo se l'errore è palese e immediatamente riscontrabile dagli atti, senza alcuna valutazione di merito. Inoltre, ha confermato che non è possibile dedurre l'esistenza di cause di proscioglimento.
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