La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso contro una sentenza di patteggiamento per un reato legato a sostanze stupefacenti. La decisione si basa sui limiti introdotti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p., che circoscrive le possibilità di impugnazione. Il ricorrente contestava genericamente la qualificazione giuridica, la dosimetria della pena e la mancata verifica di cause di proscioglimento. La Corte ha ribadito che il ricorso patteggiamento è ammesso solo per specifici vizi di legge, escludendo questioni come l'erronea valutazione del fatto o la dosimetria della pena, a meno che non si tratti di pena illegale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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