La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso contro una sentenza di patteggiamento per reati di droga. La decisione si fonda sulla nuova formulazione dell'art. 444, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che limita strettamente i motivi di impugnazione. L'appellante aveva lamentato un'omessa motivazione, un motivo non più ammesso dalla norma, rendendo il ricorso per patteggiamento inaccoglibile e comportando la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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