Due comproprietari riscontrano gravi difetti nel pavimento in legno posato nelle loro abitazioni. Decidono quindi di citare in giudizio la società produttrice del materiale per ottenere il risarcimento dei danni. Il Tribunale rigetta la domanda escludendo sia la responsabilità contrattuale, per mancanza di un contratto diretto, sia quella da prodotto difettoso, poiché i danni riguardavano solo il pavimento stesso e non altre cose o persone. I proprietari ricorrono in Cassazione lamentando la mancata qualificazione della domanda giudiziale da parte del giudice, che avrebbe dovuto applicare d'ufficio le regole sulla responsabilità extracontrattuale. La Suprema Corte, ritenendo la questione di massima importanza per l'uniformità dell'interpretazione del principio "iura novit curia", decide di rimettere la causa alla pubblica udienza per una decisione collegiale approfondita.
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