Una società di gestione immobiliare ha richiesto un ingente rimborso d'imposta. L'Amministrazione Finanziaria, a seguito di un controllo formale, ha erogato solo una parte della somma, ritenendo non documentato il residuo. La società non ha impugnato questo provvedimento nei termini, ma ha presentato anni dopo una nuova istanza per la somma rimasta esclusa. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del fisco, stabilendo che il rimborso parziale d'imposta non esplicitamente provvisorio equivale a un diniego implicito per la parte restante. Pertanto, il contribuente deve impugnare il provvedimento entro sessanta giorni, pena la decadenza. Non è possibile presentare una seconda istanza per superare la mancata impugnazione del primo diniego.
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