L'Ente Previdenziale ha richiesto a un professionista il pagamento di contributi omessi per l'anno 2008. Il lavoratore ha eccepito la prescrizione quinquennale del debito. La Corte d'Appello ha accolto la tesi del professionista, escludendo che l'omessa compilazione del quadro RR costituisse un occultamento doloso del debito idoneo a sospendere i termini. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Ente Previdenziale, stabilendo che, prima di valutare la sospensione, i giudici di merito avrebbero dovuto verificare l'esatta decorrenza del termine. Infatti, in tema di prescrizione contributi Gestione Separata, l'eventuale differimento dei termini di pagamento previsto per i contribuenti soggetti agli studi di settore sposta in avanti il giorno di inizio della prescrizione stessa, a prescindere dalla condotta soggettiva del contribuente. La causa è stata rinviata per un nuovo esame.
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