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Quadro Rr

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162 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Prescrizione contributi previdenziali: l’errore fiscale non è dolo
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2005, notificando l'atto interruttivo oltre il termine di cinque anni. L'ente previdenziale sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che l'omessa compilazione del quadro specifico non equivale a un occultamento intenzionale se i redditi professionali sono stati comunque dichiarati. Di conseguenza, è stata dichiarata la prescrizione contributi previdenziali, poiché l'INPS avrebbe potuto accertare il credito con i normali controlli.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’errore non è dolo
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente Previdenziale contro un Libero Professionista, confermando la prescrizione contributi previdenziali per l'anno 2011. L'Ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, idoneo a sospendere il termine di prescrizione di cinque anni. I giudici hanno chiarito che l'omessa compilazione non equivale automaticamente a dolo, soprattutto se i redditi sono stati comunque dichiarati in altre sezioni. La sospensione della prescrizione richiede un impedimento assoluto all'azione del creditore, non una semplice difficoltà di accertamento superabile con i normali controlli. Di conseguenza, l'Ente perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: errore formale vs dolo
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Libero Professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2011. La richiesta è giunta oltre il termine di cinque anni. L'Ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine, configurando un occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente, confermando la prescrizione dei contributi previdenziali. I giudici hanno chiarito che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo, specialmente se il professionista ha regolarmente dichiarato i propri redditi in altre sezioni del modello unico. Di conseguenza, il debito contributivo è estinto.
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Prescrizione contributi previdenziali: quadro RR vuoto non è dolo
L'INPS ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali a un libero professionista per la gestione separata. Il professionista si è opposto eccependo la prescrizione dei contributi previdenziali, essendo decorsi più di cinque anni. L'INPS sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine di prescrizione per occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, stabilendo che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo. Poiché il professionista aveva regolarmente dichiarato i propri redditi in un'altra sezione del modello unico, non vi era alcuna intenzione di nascondere il debito. Di conseguenza, il credito dell'ente previdenziale è stato dichiarato definitivamente prescritto e l'INPS è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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Prescrizione contributi previdenziali: quadro RR vuoto non è dolo
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Libero Professionista il pagamento dei contributi per la gestione separata relativi all'anno 2011. La richiesta è arrivata oltre cinque anni dopo la scadenza del pagamento. L'Ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine per occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente, confermando la prescrizione contributi previdenziali. I giudici hanno chiarito che non esiste un automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo, specialmente se il professionista ha comunque dichiarato interamente i propri redditi da lavoro autonomo nella stessa dichiarazione. Di conseguenza, l'Ente perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il recupero
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2011. Il Professionista ha eccepito la prescrizione del credito, poiché la richiesta era giunta oltre il termine di cinque anni. L'Ente Previdenziale ha sostenuto che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine per occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente, stabilendo che l'omessa compilazione del quadro RR non costituisce un automatico occultamento doloso del debito. Di conseguenza, opera la prescrizione contributi previdenziali e il Professionista non deve pagare le somme pretese.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’omissione non è dolo
L'ente previdenziale ha richiesto il pagamento di contributi arretrati a un Ingegnere iscritto alla Gestione Separata. Il Professionista ha eccepito la prescrizione del debito. L'ente pubblico ha fatto ricorso sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il decorso del tempo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente. I giudici hanno chiarito che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro fiscale e l'intenzione di nascondere il debito. Di conseguenza, la prescrizione contributi previdenziali è confermata e il Professionista non deve pagare le somme richieste, mentre l'ente previdenziale perde la causa e deve versare un ulteriore contributo unificato.
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Prescrizione contributi previdenziali: il silenzio non è truffa
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per l'anno 2009, inviando la richiesta nel 2015. I giudici di merito hanno dichiarato la prescrizione contributi previdenziali, ritenendo superato il termine di cinque anni. L'INPS ha sostenuto che la prescrizione fosse sospesa perché il professionista non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione, rilevando la complessità della questione relativa alla decorrenza dei termini e alla possibilità per il giudice di rilevarla d'ufficio, ha rimesso la causa alla Sezione Quarta civile per una decisione definitiva.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde sul quadro RR
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un professionista per l'anno 2010. L'ente sosteneva che la prescrizione contributi previdenziali fosse sospesa poiché il lavoratore non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, occultando così il debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che la mancata compilazione del quadro RR non costituisce un occultamento doloso del debito se i redditi sono stati comunque dichiarati. Pertanto, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi e non viene sospesa, in quanto l'ente previdenziale avrebbe potuto accertare l'omissione tramite i normali controlli incrociati con l'Anagrafe tributaria. L'INPS perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: l’omissione non è dolo
L'INPS ha richiesto a una professionista il pagamento dei contributi per gli anni 2009 e 2010. La lavoratrice si è opposta eccependo la prescrizione del credito. L'ente previdenziale ha sostenuto che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il termine di prescrizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo. Poiché la professionista aveva regolarmente indicato i propri redditi da lavoro autonomo in un'altra sezione della dichiarazione (quadro CM), non vi era alcuna volontà di nascondere il debito. Di conseguenza, è stata confermata la prescrizione contributi Gestione Separata poiché l'INPS ha notificato la richiesta oltre il termine di cinque anni.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde per inerzia
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per l'anno 2011, notificando la richiesta oltre il termine di cinque anni. L'ente previdenziale sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso la prescrizione contributi previdenziali per via di un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che l'omessa compilazione del quadro RR non equivale a un occultamento intenzionale. Tale omissione rappresenta una semplice difficoltà di accertamento per l'ente, superabile con i normali controlli d'ufficio. Di conseguenza, i contributi sono stati dichiarati definitivamente prescritti e l'INPS è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: INPS perde la causa
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2011. L'ente previdenziale ha notificato la richiesta oltre il termine di cinque anni, sostenendo che la prescrizione contributi Gestione Separata fosse sospesa. Secondo l'INPS, il professionista aveva nascosto dolosamente il debito omettendo di compilare il quadro RR nella dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. I giudici hanno stabilito che la mancata compilazione del quadro RR non equivale a un occultamento doloso del debito, soprattutto se i redditi sono stati comunque dichiarati altrove. Di conseguenza, i contributi sono prescritti perché l'INPS avrebbe potuto accertare il credito con i normali controlli.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde sul quadro RR
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2011. La richiesta è arrivata oltre il termine di cinque anni dalla scadenza del pagamento. L'ente previdenziale ha sostenuto che il termine fosse sospeso a causa della mancata compilazione del "quadro RR" nella dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, stabilendo che la mancata compilazione del quadro non equivale a un occultamento intenzionale. Di conseguenza, è scattata la prescrizione contributi previdenziali, poiché l'ente avrebbe potuto accertare il credito con i normali controlli. Il professionista non deve pagare.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde per ritardo
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009, inviando la richiesta oltre il termine di cinque anni. L'ente previdenziale sosteneva che la prescrizione contributi previdenziali fosse sospesa a causa della mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che l'omessa compilazione del quadro RR non equivale automaticamente a un occultamento doloso se i redditi sono stati comunque dichiarati. Di conseguenza, il diritto alla riscossione dell'INPS è prescritto e il professionista non deve pagare nulla.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde la partita
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2011. L'atto di richiesta è giunto oltre i cinque anni dalla scadenza del pagamento. L'ente pubblico sosteneva che il termine di prescrizione fosse sospeso perché il lavoratore non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, configurando un occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente, confermando la prescrizione contributi previdenziali. I giudici hanno stabilito che la mancata compilazione del quadro RR non equivale a un doloso occultamento, poiché i redditi erano comunque indicati nella dichiarazione. Di conseguenza, l'ente previdenziale perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde contro l’omissione
Un libero professionista si è opposto alla richiesta dell'INPS di pagare i contributi per la Gestione separata relativi all'anno 2011, eccependo la prescrizione. L'ente previdenziale sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il termine di prescrizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che l'omessa compilazione del quadro RR non equivale automaticamente a un comportamento fraudolento se i redditi sono stati comunque dichiarati. Di conseguenza, è stata dichiarata la prescrizione contributi previdenziali poiché l'ente ha notificato la richiesta oltre il termine di cinque anni dalla scadenza del pagamento, senza che si fosse verificata alcuna sospensione.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde la causa
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2008, notificando l'avviso solo nel 2014. Il professionista ha eccepito la prescrizione contributi previdenziali, essendo trascorso il termine di cinque anni dalla scadenza del pagamento originario. L'INPS ha sostenuto che la prescrizione fosse sospesa perché il professionista non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che la mancata compilazione del quadro RR non equivale automaticamente a un occultamento doloso. Di conseguenza, i contributi sono stati dichiarati prescritti e l'INPS è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’omissione non è dolo
L'INPS ha richiesto a un avvocato, iscritto all'albo ma non alla Cassa Forense, il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2010. L'intimazione è stata notificata oltre il termine di cinque anni dalla scadenza del pagamento. L'INPS sosteneva che la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine per occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre, l'omessa compilazione del Quadro RR non costituisce un automatico occultamento doloso del debito. Di conseguenza, l'INPS perde la causa e deve rifondere le spese di giudizio.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde la causa
L'INPS ha richiesto a un Professionista il pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2011 tramite un avviso notificato nel 2019. Il Tribunale e la Corte d'appello hanno dichiarato il credito prescritto, poiché il termine di cinque anni decorreva dalla scadenza del versamento (luglio 2012) e l'INPS aveva agito solo nel 2017. L'INPS ha fatto ricorso sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che l'omessa compilazione del quadro RR non comporta un automatismo di dolo se il contribuente ha comunque dichiarato i propri redditi in un altro quadro. Di conseguenza, la prescrizione contributi previdenziali è maturata e il Professionista ha vinto la causa.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: stop ai calcoli facili
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un professionista il pagamento di contributi omessi per l'anno 2008. Il lavoratore ha eccepito la prescrizione quinquennale del debito. La Corte d'Appello ha accolto la tesi del professionista, escludendo che l'omessa compilazione del quadro RR costituisse un occultamento doloso del debito idoneo a sospendere i termini. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Ente Previdenziale, stabilendo che, prima di valutare la sospensione, i giudici di merito avrebbero dovuto verificare l'esatta decorrenza del termine. Infatti, in tema di prescrizione contributi Gestione Separata, l'eventuale differimento dei termini di pagamento previsto per i contribuenti soggetti agli studi di settore sposta in avanti il giorno di inizio della prescrizione stessa, a prescindere dalla condotta soggettiva del contribuente. La causa è stata rinviata per un nuovo esame.
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