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Quadro Rr

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162 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Prescrizione contributi Gestione Separata: stop alle pretese INPS
Un professionista si opponeva alla richiesta dell'INPS di pagare i contributi omessi per l'anno 2011, eccependo la prescrizione. L'ente previdenziale sosteneva che il termine di cinque anni iniziasse a decorrere solo dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e che la mancata compilazione del quadro RR costituisse un occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista, stabilendo che la Prescrizione contributi Gestione Separata decorre dalla scadenza legale del pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre, ha chiarito che non compilare il quadro RR non equivale automaticamente a dolo. La sentenza è stata annullata con rinvio.
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Sospensione della prescrizione: l’INPS perde sul Quadro RR vuoto
Una professionista ha contestato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS e la richiesta di pagamento dei contributi per gli anni 2009 e 2010, eccependo il decorso del tempo. La Corte d'appello aveva dato ragione all'ente previdenziale, ritenendo che la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento intenzionale del debito, idoneo a causare la sospensione della prescrizione. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della lavoratrice autonoma. I giudici hanno stabilito che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del Quadro RR e il dolo del debitore. Di conseguenza, la sospensione della prescrizione non scatta in automatico, ma richiede una specifica indagine del giudice di merito sulle reali intenzioni del professionista. La causa è stata rinviata per un nuovo esame.
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Prescrizione contributi previdenziali: no al dolo automatico
Un avvocato si opponeva all'addebito dell'INPS per contributi non versati alla Gestione Separata nel 2011. La Corte d'Appello riteneva che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, sospendendo la prescrizione. La Cassazione ha accolto il ricorso del professionista, stabilendo che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo del contribuente. Di conseguenza, la prescrizione contributi previdenziali non può considerarsi sospesa senza un accertamento concreto delle intenzioni del debitore. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Gestione separata INPS: iscrizione legittima ma dolo escluso
Un avvocato si opponeva all'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS operata dall'istituto per l'anno 2011, contestando l'obbligo contributivo e eccependo la prescrizione del credito. La Corte d'appello accoglieva le ragioni dell'ente previdenziale, ritenendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte di Cassazione, pur confermando l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per i professionisti non iscritti alla cassa di categoria, ha accolto il ricorso dell'avvocato sul tema della prescrizione. I giudici hanno chiarito che la prescrizione decorre dalla scadenza del pagamento e che l'omessa compilazione del quadro RR non comporta un automatico occultamento doloso, richiedendo invece una specifica prova del dolo. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Sospensione della prescrizione: se nascondi il debito l’INPS vince
Un avvocato ha impugnato un avviso di addebito dell'INPS relativo a contributi omessi nella Gestione separata per l'anno 2011. Il professionista eccepiva l'avvenuta prescrizione del credito previdenziale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisce un comportamento intenzionale volto a nascondere il debito. Questo comportamento determina la sospensione della prescrizione ai sensi dell'articolo 2941, numero 8, del codice civile. Di conseguenza, il termine di prescrizione ricomincia a decorrere solo dal momento in cui l'ente previdenziale scopre l'esistenza del debito. Il professionista è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Prescrizione contributi previdenziali: stop alle richieste tardive
Un avvocato ha impugnato la richiesta dell'INPS di pagare i contributi alla Gestione Separata per l'anno 2011. La Corte d'Appello aveva ritenuto il debito non prescritto, calcolando il termine dalla dichiarazione dei redditi e ravvisando un occultamento doloso nella mancata compilazione del Quadro RR. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della professionista, stabilendo che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre, i giudici hanno chiarito che non compilare il Quadro RR non equivale automaticamente a un occultamento doloso del debito. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi INPS: Quadro RR vuoto non è frode
L'INPS ha richiesto a un avvocato il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2011 alla Gestione Separata. L'ente sosteneva che la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS, confermando che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del Quadro RR e l'intento fraudolento di nascondere il debito. Di conseguenza, è stata confermata la prescrizione contributi INPS quinquennale del credito previdenziale, poiché l'accertamento del dolo spetta esclusivamente al giudice di merito e non può essere rivalutato in sede di legittimità se non per gravi vizi di motivazione.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale contro un professionista, confermando la prescrizione contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata per l'anno 2011. L'ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione quinquennale. I giudici hanno chiarito che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo del contribuente, specialmente se quest'ultimo ha regolarmente dichiarato il proprio reddito complessivo. Di conseguenza, la richiesta di pagamento notificata oltre i cinque anni dalla scadenza del termine di versamento è tardiva. L'ente previdenziale perde la causa ed è condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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Gestione separata INPS: no al dolo automatico per quadro RR vuoto
Un avvocato si oppone all'addebito dell'INPS per il mancato pagamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2011, derivanti dall'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS. La Corte d'Appello ritiene legittima l'iscrizione e nega la prescrizione, ravvisando un comportamento doloso nell'omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del professionista. I giudici chiariscono che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione. Inoltre, la mancata compilazione del quadro RR non costituisce automaticamente dolo (occultamento del debito). La sentenza viene cassata con rinvio per un nuovo esame della prescrizione.
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Gestione separata INPS: l’omessa dichiarazione non è dolo
Un avvocato si opponeva a due avvisi di addebito emessi dall'INPS per omessi contributi relativi agli anni 2009 e 2010, derivanti dall'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS. La Corte d'appello aveva ritenuto non prescritti i crediti, sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista, chiarendo che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo del contribuente. Per sospendere la prescrizione occorre un accertamento concreto dell'intenzione di nascondere il debito. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Rinuncia all’opposizione giudiziale: rateizzare costa caro
Una professionista ha impugnato un avviso di addebito dell'INPS per contributi omessi alla Gestione Separata. Il Tribunale ha accolto l'opposizione per prescrizione, ma la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, ritenendo che la professionista avesse rinunciato a opporsi presentando un'istanza di rateizzazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della lavoratrice autonoma. La ricorrente, infatti, non ha contestato in modo specifico la decisione d'appello nella parte in cui accertava la sua espressa rinuncia all'opposizione giudiziale contenuta nella richiesta di rateizzazione. Di conseguenza, tale motivazione è diventata definitiva, rendendo inutile l'esame degli altri motivi di ricorso. La professionista perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Prescrizione contributi previdenziali: no al dolo automatico
Un Professionista ha contestato un avviso di addebito dell'INPS per contributi omessi alla Gestione Separata relativi all'anno 2009. L'ente previdenziale sosteneva che il termine di prescrizione fosse sospeso a causa della mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, qualificata come occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e l'occultamento doloso. Di conseguenza, la prescrizione contributi previdenziali non si sospende automaticamente, ma richiede una valutazione specifica del giudice di merito sulle circostanze concrete del caso. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’omissione non è dolo
L'INPS ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2009 a un professionista non iscritto alla cassa professionale. La Corte d'appello ha dichiarato il credito prescritto, escludendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito idoneo a sospendere i termini. L'INPS ha proposto ricorso in Cassazione. La sesta sezione civile, rilevando una questione di massima importanza sulla rilevabilità d'ufficio del giorno di inizio della prescrizione, ha disposto la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile. Al centro del dibattito resta la corretta applicazione della prescrizione contributi previdenziali e i poteri del giudice nel determinarne la decorrenza.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: omissione o dolo?
L'INPS ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali omessi per l'anno 2010 a un professionista non iscritto alla cassa forense. La Corte d'appello ha dichiarato estinto il credito per prescrizione dei contributi previdenziali, escludendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito idoneo a sospendere i termini. L'INPS ha proposto ricorso in Cassazione. La sesta sezione civile, rilevando la necessità di approfondire la rilevabilità d'ufficio della corretta decorrenza del termine di prescrizione e l'effetto della mancata compilazione della dichiarazione, ha disposto la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile per una decisione definitiva.
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Prescrizione contributi INPS: il silenzio del fisco non è dolo
Una professionista ha contestato un avviso di addebito dell'INPS per contributi del 2009, eccependo la prescrizione quinquennale. La Corte d'appello le ha dato ragione, escludendo che la mancata compilazione del quadro RR costituisse un occultamento doloso del debito idoneo a sospendere i termini. L'INPS ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha rilevato che la scadenza originaria era stata prorogata, rendendo la richiesta dell'ente tempestiva. Tuttavia, poiché l'INPS non aveva sollevato questo specifico punto, la Cassazione ha dovuto affrontare la questione se il giudice possa correggere d'ufficio la data di inizio della prescrizione. Data l'importanza della questione sulla prescrizione contributi INPS, la causa è stata rimessa alla Sezione Quarta civile per una decisione definitiva.
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Prescrizione dei contributi: la proroga salva il credito INPS
L'INPS ha richiesto a un professionista il pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2009 tramite un avviso di addebito notificato il 30 giugno 2015. Il professionista eccepiva la prescrizione, sostenendo che il termine di cinque anni fosse decorso dal 16 giugno 2010. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che la prescrizione dei contributi non si era verificata. Infatti, a causa della proroga dei termini di versamento disposta dal D.P.C.M. del 10 giugno 2010, il giorno di inizio del calcolo della prescrizione è slittato al 6 luglio 2010. Di conseguenza, la notifica dell'atto interruttivo avvenuta il 30 giugno 2015 è tempestiva, poiché effettuata prima della scadenza del quinquennio. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS vince solo a metà
L'INPS ha richiesto a un professionista il pagamento di contributi omessi alla Gestione Separata per gli anni 2009 e 2010. Il professionista ha eccepito la prescrizione dei crediti. La Corte di Cassazione ha stabilito che per l'anno 2010 la richiesta dell'INPS è tempestiva poiché la scadenza del versamento era stata prorogata da un decreto ministeriale, spostando in avanti l'inizio del termine. Per l'anno 2009, invece, la richiesta è tardiva. La Corte ha chiarito che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi non costituisce automaticamente un occultamento doloso del debito idoneo a sospendere la prescrizione. Di conseguenza, la Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso dell'ente previdenziale, rinviando la causa alla Corte d'Appello per ricalcolare la prescrizione contributi previdenziali del 2010.
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Evasione contributiva o omissione: l’avvocato batte l’INPS
Un avvocato riceveva dall'INPS un avviso di addebito per contributi omessi alla Gestione Separata. La Corte d'Appello riteneva prescritti i contributi di un anno e applicava alle restanti somme le sanzioni più lievi per omissione anziché per evasione contributiva, accertando la buona fede del professionista: i suoi redditi erano infatti facilmente verificabili dal fisco tramite la dichiarazione dei redditi (quadro CM), nonostante la mancata compilazione del quadro specifico (quadro RR). L'INPS ricorreva in Cassazione sostenendo che la mancata comunicazione integrasse automaticamente un'ipotesi di evasione contributiva. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che la valutazione sulla buona fede del contribuente spetta ai giudici di merito e non può essere ridiscussa in sede di legittimità. L'INPS perde la causa.
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Contributi INPS: omesso quadro RR ma nessun occultamento doloso
L'INPS ha richiesto a un lavoratore autonomo il pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2011. Il lavoratore si è opposto eccependo la prescrizione del credito, poiché l'avviso di pagamento era giunto oltre i cinque anni previsti. L'INPS sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'INPS, confermando che l'omessa compilazione del quadro RR non configura automaticamente un occultamento doloso del debito, specialmente se il contribuente ha regolarmente dichiarato i propri redditi in un altro quadro (quadro CM). Di conseguenza, il credito dell'INPS è stato dichiarato definitivamente prescritto.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde sul quadro RR
Un ingegnere ha contestato la richiesta di pagamento dell'INPS per l'iscrizione alla Gestione separata, eccependo la prescrizione del credito. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda, ritenendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, sospendendo così i termini prescrizionali. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista, stabilendo che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e l'occultamento doloso. Di conseguenza, la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza dei termini di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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