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Quadro Rr

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162 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Prescrizione contributi Gestione Separata e difetti di notifica
Un libero professionista ha proposto ricorso contro l'Ente Previdenziale per contestare un avviso di addebito relativo a contributi non versati, eccependo la Prescrizione contributi Gestione Separata per l'anno di imposta richiesto. Nei gradi di merito, i giudici avevano rigettato l'eccezione, sostenendo che l'omessa compilazione del quadro dedicato ai contributi nella dichiarazione dei redditi avesse comportato l'occultamento doloso del debito, sospendendo così i termini di prescrizione. Successivamente, la Corte di Cassazione ha rilevato un vizio procedurale determinante: la proposta del relatore e il decreto di fissazione della Camera di Consiglio non erano stati regolarmente notificati all'Ente Previdenziale regolarmente costituito. La Suprema Corte ha dunque disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per consentire la corretta notificazione degli atti a tutte le parti.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde in Cassazione
Un libero professionista, iscritto all'albo ma non alla cassa previdenziale di categoria, non compilava il quadro RR della dichiarazione dei redditi per l'anno 2010. L'INPS richiedeva il pagamento dei contributi omessi, ma il professionista eccepiva la prescrizione dei contributi previdenziali. L'ente previdenziale sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il termine di prescrizione quinquennale. La Corte di Cassazione ha invece confermato che l'omessa compilazione non equivale a un comportamento fraudolento automatico. Si tratta di una semplice difficoltà di accertamento superabile dall'INPS tramite i normali controlli incrociati con l'Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS, confermando la prescrizione del credito e condannando l'ente al pagamento delle spese di giudizio.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: errore o dolo?
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a una Professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2009. La richiesta è avvenuta oltre il termine di cinque anni. L'Istituto ha sostenuto che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte d'Appello ha respinto la tesi, rilevando che la Professionista aveva comunque dichiarato i propri redditi compilando il quadro per i regimi dei minimi. La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, ha rilevato la necessità di chiarire la rilevabilità d'ufficio della decorrenza del termine e ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa di una decisione nomofilattica su questioni analoghe riguardanti la prescrizione dei contributi previdenziali.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’omissione non è dolo
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento di contributi omessi per la Gestione Separata. L'Ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione contributi previdenziali. La Corte di Cassazione ha rigettato la tesi dell'Ente, confermando che la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine di pagamento. L'omessa compilazione del quadro RR non equivale automaticamente a un occultamento doloso se il professionista ha comunque dichiarato i propri redditi nei termini di legge. Di conseguenza, la richiesta dell'Ente è stata dichiarata prescritta e il ricorso inammissibile.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il ricorso
L'INPS ha richiesto a un Libero Professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2011 relativi alla Gestione Separata. L'ente previdenziale ha notificato la richiesta oltre il termine di cinque anni, sostenendo che la prescrizione contributi previdenziali fosse sospesa a causa della mancata compilazione del "quadro RR" nella dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS, confermando che la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che l'omessa compilazione del quadro RR non costituisce un occultamento doloso automatico, poiché l'ente può accertare il credito con ordinari controlli sui redditi dichiarati. L'INPS perde la causa e i contributi sono prescritti.
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Prescrizione contributi previdenziali: vince il professionista
Un Professionista non ha versato i contributi previdenziali alla Gestione separata per l'anno 2011. L'ente previdenziale ha richiesto il pagamento solo nel 2017, oltre il termine di cinque anni. L'ente sosteneva che il termine fosse sospeso perché il Professionista non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, nascondendo così il debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente. I giudici hanno stabilito che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del pagamento e che la mancata compilazione della dichiarazione dei redditi non costituisce un occultamento doloso del debito. Di conseguenza, il diritto dell'ente a riscuotere le somme è caduto in prescrizione, confermando la vittoria del Professionista.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il ricorso
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2011, notificando la richiesta oltre i cinque anni dalla scadenza del pagamento. L'ente previdenziale sosteneva che la prescrizione contributi previdenziali fosse sospesa a causa della mancata compilazione del "quadro RR" nella dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che l'omessa compilazione del quadro RR non costituisce un automatico occultamento doloso. Di conseguenza, l'INPS perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’omissione non è inganno
L'Ente Previdenziale ha richiesto il pagamento di contributi omessi a un lavoratore autonomo per l'anno 2011. La richiesta è giunta oltre i cinque anni dalla scadenza del pagamento. L'Ente Previdenziale sosteneva che la prescrizione contributi previdenziali fosse sospesa poiché il lavoratore non aveva compilato il "quadro RR" della dichiarazione dei redditi, occultando così il debito. La Corte di Cassazione ha stabilito che la mancata compilazione del quadro non costituisce un occultamento doloso, specie se il reddito complessivo è stato comunque dichiarato. Di conseguenza, la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza originaria del pagamento e il debito è estinto. L'Ente Previdenziale perde il ricorso.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde sul quadro RR
L'ente previdenziale ha richiesto a una Libera Professionista il pagamento dei contributi per la Gestione separata relativi all'anno 2011. L'ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi avesse sospeso la prescrizione per doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre, l'omessa compilazione del quadro RR non costituisce un automatico occultamento doloso del debito, poiché il reddito era comunque verificabile tramite i controlli ordinari. L'ente previdenziale perde la causa.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: INPS perde la causa
L'INPS ha richiesto a un avvocato il pagamento dei contributi per l'anno 2011 alla Gestione Separata. L'avvocato, non iscritto alla Cassa Forense per motivi di reddito, ha eccepito la prescrizione quinquennale, poiché la richiesta dell'ente previdenziale è giunta oltre i cinque anni dalla scadenza del pagamento. L'INPS ha sostenuto che la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che la mancata compilazione del quadro non equivale a un occultamento doloso. Di conseguenza, la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento e il credito dell'INPS è definitivamente estinto.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: silenzio o dolo
L'INPS ha richiesto a un avvocato, non iscritto alla Cassa forense, il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009. La Corte d'appello ha dichiarato prescritto il credito dell'ente. L'INPS ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Suprema Corte, rilevando la necessità di approfondire la rilevabilità d'ufficio della corretta decorrenza del termine di prescrizione e l'impatto delle proroghe fiscali, ha emesso un'ordinanza interlocutoria. Con questa decisione, la causa è stata rimessa alla Sezione Quarta civile per una decisione in pubblica udienza, lasciando aperta la questione sulla prescrizione contributi Gestione Separata.
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Prescrizione contributi previdenziali: quadro RR vuoto non è dolo
L'INPS ha richiesto a un professionista il pagamento dei contributi previdenziali per la Gestione Separata relativi all'anno 2011. Tuttavia, la richiesta è stata notificata oltre il termine di cinque anni. L'ente previdenziale ha sostenuto che la prescrizione fosse sospesa perché il professionista non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, configurando un occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, stabilendo che la mancata compilazione del quadro RR non equivale automaticamente a un inganno intenzionale. L'INPS dispone infatti di poteri ispettivi per verificare i redditi. Di conseguenza, è stata confermata la prescrizione contributi previdenziali, con la vittoria del professionista e la condanna dell'ente al pagamento delle spese processuali.
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Prescrizione e occultamento doloso del debito contributivo
L'Ente Previdenziale ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali a una Professionista per l'anno 2011. L'atto di richiesta è stato notificato oltre il termine di cinque anni. L'Ente ha sostenuto che la prescrizione fosse sospesa per via dell'occultamento doloso del debito contributivo, poiché la Professionista non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Ente. I giudici hanno stabilito che non esiste alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR e l'occultamento doloso del debito contributivo, specialmente se il contribuente ha comunque dichiarato i propri redditi professionali in un'altra sezione della dichiarazione (quadro CM). Di conseguenza, il credito previdenziale è prescritto e l'Ente perde la causa.
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Prescrizione contributi INPS: salvi i debiti, sanzioni cancellate
Un professionista ha contestato la richiesta dell'ente previdenziale per il pagamento di contributi omessi relativi all'anno 2009, eccependo la prescrizione. La Corte di Cassazione ha chiarito che la prescrizione contributi INPS decorre dalla scadenza del termine di pagamento (differito al 6 luglio 2010) e non dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre, la mancata compilazione del quadro RR non costituisce occultamento doloso del debito. Poiché l'avviso di addebito è stato notificato il 6 luglio 2015, l'ultimo giorno utile, la richiesta dei contributi è salva. Tuttavia, applicando una recente sentenza della Corte Costituzionale, i giudici hanno annullato interamente le sanzioni civili originariamente applicate al professionista, in quanto non dovute per i periodi precedenti al 2011. Il professionista ottiene così l'annullamento delle sanzioni.
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Prescrizione contributi INPS: la Cassazione punisce il ritardo
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2009 tramite un avviso di addebito notificato nel 2017. Il professionista ha eccepito la prescrizione del credito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che la prescrizione contributi INPS decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Inoltre, i giudici hanno chiarito che la mancata compilazione del Quadro RR non costituisce un occultamento doloso del debito se il reddito è stato comunque dichiarato in un'altra sezione del modello fiscale. Di conseguenza, il diritto dell'ente previdenziale si è estinto per decorso del termine quinquennale.
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Prescrizione contributi gestione separata: INPS perde il ricorso
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Libero Professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2010. Il professionista si è opposto eccependo l'avvenuta prescrizione del credito. L'ente ha sostenuto che l'omessa compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, idoneo a sospendere il termine. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente, confermando che la mancata compilazione del quadro non comporta un automatico occultamento. Pertanto, la prescrizione contributi gestione separata decorre dalla scadenza dei termini di pagamento e, nel caso di specie, il diritto di riscossione si è estinto per il decorso del termine quinquennale. Vince il Libero Professionista, con condanna dell'ente al pagamento delle spese di giudizio.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il recupero
L'ente previdenziale ha richiesto a un professionista il pagamento dei contributi per la gestione separata relativi all'anno 2005. Il lavoratore si è opposto eccependo la prescrizione del credito. L'ente ha sostenuto che la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso la prescrizione, configurando un occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente, stabilendo che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del pagamento e che l'omessa compilazione del Quadro RR non costituisce un occultamento doloso. Di conseguenza, il professionista ha vinto la causa e i contributi sono stati dichiarati prescritti.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il ricorso
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per la gestione separata relativi all'anno 2010. Il professionista si è opposto, eccependo la prescrizione dei contributi previdenziali poiché erano decorsi più di cinque anni. L'ente previdenziale ha sostenuto che il termine fosse sospeso a causa della mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro fiscale e il dolo del debitore. L'accertamento di tale condotta spetta solo ai giudici di merito. Di conseguenza, l'INPS perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Prescrizione dei contributi: INPS perde contro il commercialista
Un libero professionista ha contestato un avviso di addebito dell'INPS per il pagamento di contributi omessi alla Gestione Separata per l'anno 2012, eccependo la prescrizione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore autonomo, stabilendo che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine per il pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Inoltre, i giudici hanno chiarito che la mancata compilazione del quadro RR non costituisce un occultamento doloso del debito idoneo a sospendere il termine di prescrizione. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione dei contributi: l’INPS perde contro l’avvocato
L'INPS ha iscritto d'ufficio un avvocato alla Gestione separata per recuperare i contributi previdenziali del 2010. Il professionista ha eccepito la prescrizione del credito. L'ente previdenziale ha sostenuto che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere i termini di prescrizione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'INPS, confermando che l'omessa compilazione del quadro RR non equivale automaticamente a un comportamento doloso. Per sospendere la prescrizione serve la prova di un'intenzionalità specifica di nascondere il debito, escludendo così l'applicazione della sospensione. Di conseguenza, è stata confermata la prescrizione dei contributi previdenziali richiesti dall'ente.
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