Durante un controllo stradale, un automobilista insulta alcuni agenti di polizia locale. La Corte d'appello condanna la donna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, ritenendo che i colleghi dell'agente insultato potessero valere come "altre persone" presenti al fatto. La Corte di Cassazione, invece, accoglie il ricorso della difesa. I giudici chiariscono che i colleghi di pattuglia, impegnati nel servizio, non possono essere conteggiati nel numero minimo di spettatori (almeno due) richiesto dalla legge per la configurazione del reato. Di conseguenza, mancando il requisito della presenza di più persone estranee, la Suprema Corte annulla la condanna senza rinvio perché il fatto non sussiste. L'automobilista viene quindi completamente assolta.
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