L'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento al Contribuente per l'omessa dichiarazione di somme ricevute tramite bonifici dall'estero. Il Contribuente ha giustificato il denaro inizialmente come prestito verbale e, solo in un secondo momento, come donazione dei nonni, esibendo un atto notarile redatto quattro anni dopo i trasferimenti. L'amministrazione finanziaria ha ritenuto inattendibili le spiegazioni e ha tassato le somme come redditi non dichiarati. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso del Contribuente. I giudici hanno stabilito che le versioni contrastanti e l'atto notarile tardivo costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti a favore del Fisco. Di conseguenza, l'accertamento fiscale su bonifici esteri e del tutto legittimo e il Contribuente deve pagare le imposte, le spese legali e il doppio contributo unificato.
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