Una casa automobilistica interrompe senza preavviso il contratto di concessione e assistenza con una società venditrice, citando una grave situazione debitoria dell'impresa. L'ex concessionario cita in giudizio la controparte chiedendo il risarcimento dei danni e sostenendo che l'interruzione improvvisa costituisca un abuso di dipendenza economica, avendo affrontato ingenti investimenti ed essendo precipitato nel fallimento proprio a causa del recesso. La Corte di Cassazione conferma le decisioni dei giudici di merito, rigettando le pretese del venditore. La Suprema Corte stabilisce che la gravissima crisi finanziaria della concessionaria giustificava l'interruzione immediata dei rapporti fiduciari. Inoltre, la valutazione dei giudici sulla mancanza di prove relative al presunto abuso di dipendenza economica costituisce un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, confermando la piena legittimità del recesso contrattuale.
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