Il Cittadino Straniero ha impugnato il diniego della protezione internazionale, comprendente lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e il permesso umanitario. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la domanda di protezione sussidiaria per genericità, esaminandola nel merito solo in via subordinata. Riguardo alla tutela umanitaria, i giudici avevano escluso la vulnerabilità del richiedente, ritenendo insufficiente la sola presenza di un contratto di lavoro. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che l'esame del merito svolto solo per completezza dal giudice d'appello non ha valore giuridico e non va impugnato. Inoltre, l'integrazione lavorativa sopravvenuta non può essere valutata nel giudizio di legittimità, ma può solo fondare una nuova domanda amministrativa. Il ricorrente perde la causa.
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