La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso patteggiamento avverso una condanna per omicidio stradale. L'imputata sosteneva che il giudice non avesse verificato la possibilità di un proscioglimento. La Corte ha ribadito che, a seguito della riforma del 2017, i motivi di ricorso sono tassativamente limitati a quelli elencati nell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra i quali non rientra la doglianza sollevata. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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