La Corte di Cassazione ha chiarito che l'imputato che accetta un concordato in appello, accordandosi sulla pena, rinuncia implicitamente agli altri motivi di impugnazione. Di conseguenza, il giudice d'appello non è più tenuto a verificare la possibile assoluzione dell'imputato secondo l'art. 129 del codice di procedura penale. L'eventuale ricorso successivo contro questa decisione, basato sulla mancata assoluzione, è inammissibile. Con questa pronuncia, si stabilisce che la scelta del concordato in appello limita il potere del giudice ai soli termini dell'accordo, escludendo una valutazione di merito sulla colpevolezza. L'imputato che ha proposto il ricorso è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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