L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso IVA a una società consortile, qualificandola come società di comodo (non operativa) a causa del mancato raggiungimento dei ricavi minimi di legge. La società ha impugnato il diniego, dimostrando che l'inattività era dovuta a cause oggettive e non imputabili: una sentenza della Corte di Giustizia Europea aveva infatti bloccato la costruzione dei termovalorizzatori previsti, provocando il diniego delle autorizzazioni e l'abbandono del progetto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, confermando che il contribuente può dimostrare le cause oggettive di inoperatività direttamente in giudizio, anche senza aver preventivamente presentato un interpello disapplicativo. La società consortile ottiene così il rimborso dell'imposta.
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