Una promissaria acquirente ha versato un deposito cauzionale a un'agenzia immobiliare per l'acquisto di un immobile. A seguito dell'inadempimento del venditore, la compravendita non si è conclusa. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3596/2024, ha stabilito che la richiesta di restituzione del deposito cauzionale deve essere rivolta all'agenzia immobiliare che ha materialmente ricevuto la somma, e non al promittente venditore. Quest'ultimo, infatti, non avendo mai incassato il denaro, è privo di legittimazione passiva.
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