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Profitto Non Patrimoniale

7 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Un vantaggio o un'utilità che non ha natura strettamente economica. In questo caso, il miglioramento delle prestazioni fisiche o l'aumento della massa muscolare.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Reato di ricettazione: il profitto include l’uso personale
Un individuo riceveva e deteneva farmaci a base di sostanze stupefacenti di provenienza illecita, sostenendo di utilizzarli esclusivamente per una personale terapia del dolore. L'imputato contestava la sussistenza del reato di ricettazione, asserendo l'assenza di un profitto economico e chiedendo la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. I giudici hanno chiarito che il profitto idoneo a configurare il delitto può consistere anche in un beneficio non patrimoniale, compreso il sollievo fisico o l'uso personale del farmaco. Inoltre, la particolare tenuità del fatto non era stata richiesta tempestivamente in appello ed era incompatibile con lo status di plurirecidivo specifico dell'uomo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Ricettazione di tessera sanitaria: reato anche se scaduta
L'Imputato è stato condannato per il reato di ricettazione di tessera sanitaria pur trattandosi di un documento scaduto. La difesa sosteneva la mancanza di reato, argomentando che una tessera priva di validità temporale non possiede alcun valore economico né utilità pratica. La Corte di Cassazione ha rigettato la tesi difensiva. I Giudici hanno chiarito che il profitto del reato non deve essere necessariamente patrimoniale. Un documento scaduto conserva una sua utilità, in quanto permette l'identificazione della persona o l'accesso illecito a prestazioni. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato l'Imputato al pagamento delle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Ricettazione di farmaci dopanti: condannato l’atleta amatoriale
Un culturista amatoriale è stato condannato per il reato di ricettazione di farmaci dopanti per aver acquistato sostanze anabolizzanti vietate provenienti dal mercato nero. La difesa sosteneva l'assenza del dolo specifico, ritenendo che il profitto dovesse essere economico e che la condotta costituisse un semplice uso personale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il profitto della ricettazione può avere natura non patrimoniale, come il potenziamento muscolare. Inoltre, la disciplina di favore per l'uso personale di doping si applica solo se finalizzata ad alterare competizioni agonistiche ufficiali, circostanza esclusa per l'attività amatoriale dell'imputato. L'atleta perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali.
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Furto aggravato: la remissione di querela cancella la condanna
L'Imputato era stato condannato per il reato di furto aggravato. Nel ricorso in Cassazione, la difesa contestava la sussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo che il profitto del furto dovesse essere esclusivamente economico. La Suprema Corte ha respinto questa tesi, confermando che il profitto può consistere in qualsiasi utilità, anche non patrimoniale. Tuttavia, i giudici hanno preso atto dell'avvenuta remissione di querela da parte della persona offesa. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, dichiarando l'estinzione del reato e ponendo le spese del procedimento a carico del querelato.
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Ricettazione di anabolizzanti: condanna anche senza profitto economico
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per ricettazione di anabolizzanti a carico di diversi soggetti, tra cui titolari di palestre e personal trainer. Gli imputati sostenevano che la ricettazione non fosse applicabile, perché il reato di origine (commercio illecito di sostanze dopanti) non è contro il patrimonio e perché il loro 'profitto' era solo il miglioramento fisico, non economico. La Corte ha respinto questa tesi, stabilendo un principio fondamentale: la ricettazione si configura per beni provenienti da 'qualsiasi delitto'. Inoltre, il profitto non deve essere per forza patrimoniale, ma può consistere in qualsiasi vantaggio personale, incluso il potenziamento muscolare. Di conseguenza, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e le condanne sono diventate definitive.
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Ricettazione farmaci dopanti: profitto non economico
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso, confermando che l'acquisto di farmaci dopanti online per uso personale può configurare il reato di ricettazione. La Corte ha precisato che il "profitto", elemento necessario per questo reato, può essere anche di natura non economica, come la soddisfazione di un bisogno personale di aumentare la massa muscolare attraverso canali illegali. La sentenza ha inoltre ribadito che i reati presupposto, quali il commercio illegale di farmaci, sussistono a prescindere dallo status di atleta dell'acquirente, in quanto mirano a tutelare la salute pubblica.
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Profitto non patrimoniale in ricettazione e doping
Un soggetto viene condannato per ricettazione di farmaci anabolizzanti, sostenendo di averli usati solo per migliorare il proprio aspetto fisico. La Corte di Cassazione conferma la condanna per ricettazione, stabilendo che il "profitto non patrimoniale", come il miglioramento estetico, è sufficiente per integrare il reato. Tuttavia, la condanna per il reato di doping viene annullata per prescrizione, in quanto i motivi di ricorso su tale punto non sono stati ritenuti manifestamente infondati.
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