Una comproprietaria ha chiesto la risoluzione del contratto di locazione stipulato dall'altra comproprietaria a favore di un terzo comproprietario, pretendendo anche la sua quota di canoni arretrati. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la locazione della cosa comune da parte di un solo comproprietario rientra nella gestione d'affari altrui. Il comproprietario escluso non può chiedere la risoluzione del contratto se non si è opposto prima della firma, ma può solo ratificare l'accordo. Con la ratifica, avvenuta tramite l'intimazione di sfratto, il comproprietario escluso ha diritto a ricevere la propria quota di canoni, ma solo per il periodo successivo alla ratifica stessa. Di conseguenza, la ricorrente ha perso la causa ed è stata condannata al pagamento delle spese legali.
Continua »