La Corte di Cassazione ha stabilito che la contestazione riguardante la quantificazione delle spese processuali, derivanti da una condanna penale definitiva, non rientra nella competenza del giudice penale. Se il condannato non mette in discussione la validità del titolo (la sentenza), ma solo il calcolo contabile o la pertinenza delle singole voci di spesa, deve rivolgersi al giudice civile tramite opposizione all'esecuzione. Nel caso analizzato, l'ordinanza che aveva annullato una cartella di pagamento è stata cassata senza rinvio, confermando che il giudice dell'esecuzione penale non può decidere su profili meramente quantitativi delle spese processuali.
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