L'Agenzia delle Entrate ha contestato il diritto di una società alla **Detrazione IVA attività preparatorie**. La società, costituita per ricerca e produzione di energia verde, aveva acquistato e ristrutturato un immobile destinato a sede, locazione e centro congressi. A causa di ritardi non imputabili alla sua volontà, l'attività economica non era ancora iniziata dopo anni. L'Agenzia negava la detrazione sostenendo la mancanza di effettiva attività. La Corte di Cassazione ha invece confermato che il diritto alla detrazione spetta anche per le spese preparatorie, purché l'intenzione di avviare l'attività sia oggettiva e i ritardi siano esterni al controllo della società. Il ricorso dell'Agenzia è stato respinto.
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