Il Tribunale di Sorveglianza ha negato a un detenuto straniero, condannato per riduzione in schiavitù commessa nel 1996, l'accesso alla misura dell'espulsione come sanzione alternativa. Il detenuto ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'inserimento del reato tra quelli ostativi, avvenuto nel 2003, non potesse applicarsi retroattivamente al suo caso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'espulsione come sanzione alternativa ha natura prettamente amministrativa e non rieducativa. Di conseguenza, non si applicano i limiti di retroattività tipici delle sanzioni penali e delle misure alternative penitenziarie. Inoltre, nel 1996 la misura non esisteva ancora, escludendo qualsiasi legittimo affidamento del condannato.
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