La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un Lavoratore autonomo, annullando una cartella di pagamento IRAP. L'Agenzia delle Entrate aveva richiesto il versamento di acconti IRAP basandosi su un controllo automatizzato della dichiarazione. Tuttavia, il Lavoratore aveva contestato fin dal primo grado l'assenza del presupposto impositivo IRAP, sostenendo di non avere un'autonoma organizzazione. La sentenza di primo grado aveva riconosciuto questa mancanza. Tale decisione, non impugnata dall'Agenzia delle Entrate su questo punto specifico, ha formato un giudicato interno. La Cassazione ha ribadito che la cartella di pagamento può essere impugnata anche nel merito e che le dichiarazioni fiscali sono emendabili. Ha quindi stabilito che, essendosi formato il giudicato interno sull'insussistenza del presupposto impositivo IRAP, il processo non poteva proseguire.
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