L'Agenzia delle Entrate ha contestato la detrazione IVA di un'operazione commerciale, ritenendola non soggetta all'imposta. Di conseguenza, la società cedente ha richiesto il rimborso dell'imposta versata erroneamente, impugnando il silenzio rifiuto dell'amministrazione. L'Agenzia sosteneva la decadenza del diritto, ritenendo che il termine per chiedere il rimborso decorresse solo dalla sentenza definitiva che accertava la non imponibilità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, stabilendo che la sentenza ha natura di mero accertamento. Pertanto, l'imposta non era dovuta fin dall'origine e le istanze di rimborso IVA non dovuta presentate prima della sentenza sono pienamente valide, impedendo qualsiasi decadenza. L'Agenzia delle Entrate perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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