Una società controllata eroga un finanziamento infragruppo alla propria capogruppo, senza pattuire interessi. L'Agenzia delle Entrate contesta l'operazione, presumendo che il prestito sia oneroso e recuperando a tassazione gli interessi non dichiarati. La Cassazione conferma la presunzione di onerosità a fini fiscali, poiché la società non ha fornito prova scritta della gratuità. Tuttavia, stabilisce un principio cruciale: in assenza di un accordo scritto, gli interessi devono essere calcolati al tasso legale e non, come preteso dal Fisco, al tasso più alto che la società finanziatrice pagava alla propria banca. La Corte accoglie quindi parzialmente il ricorso della società, rinviando al giudice il ricalcolo delle imposte e delle sanzioni.
Continua »