Un dipendente comunale ha contestato l'illegittimità del suo secondo contratto a termine nel pubblico impiego, poiché il rapporto complessivo superava il limite massimo di trentasei mesi. Il Comune sosteneva che il superamento fosse legittimo in base a un accordo collettivo che permetteva deroghe per la copertura di posti vacanti, purché le procedure di assunzione fossero avviate. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune, confermando che la programmazione del personale non equivale all'avvio del concorso, il quale inizia solo con la pubblicazione del bando. Di conseguenza, il contratto è stato dichiarato illegittimo. Il lavoratore ha ottenuto il risarcimento del danno, quantificato in quattro mensilità di retribuzione, beneficiando della presunzione di danno per reiterazione abusiva di contratti a termine.
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