L'Amministrazione Finanziaria ha emesso avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA nei confronti di una Società Contribuente attiva nel settore alberghiero, a seguito di un controllo "a tavolino" sui documenti inviati. I giudici d'appello avevano annullato gli atti per violazione del principio del contraddittorio preventivo, lamentando la mancata redazione di un verbale di chiusura delle operazioni. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso del fisco. La Corte ha chiarito che per i controlli eseguiti esclusivamente in ufficio (senza accessi fisici) non sussiste l'obbligo di redigere un verbale di chiusura né di attivare il contraddittorio preventivo per le imposte dirette. Per l'IVA, invece, il contribuente avrebbe dovuto dimostrare concretamente quali argomenti difensivi avrebbe potuto far valere.
Continua »