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Presunzione Di Attività Professionale

5 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

L'ipotesi legale per cui si presume che un soggetto iscritto a un albo professionale eserciti effettivamente la relativa attività, salvo prova contraria fornita secondo le regole della Cassa.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Iscrizione d’ufficio alla cassa: Albo batte lavoro dipendente
Un geometra, lavoratore dipendente come capo ufficio tecnico e già iscritto all'INPS, si opponeva all'iscrizione d'ufficio alla cassa professionale dei geometri. I giudici di merito gli avevano dato ragione. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo un principio fondamentale: la semplice iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente per rendere obbligatoria l'iscrizione d'ufficio alla cassa professionale e il pagamento dei contributi minimi. Questo obbligo sussiste a prescindere dall'effettivo esercizio della libera professione, dalla produzione di reddito e dalla contemporanea iscrizione ad un'altra forma di previdenza obbligatoria come l'INPS. La Cassa di previdenza vince la causa.
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Obbligo contributivo minimo: iscritto all’albo ma non lavori? Paghi
Un professionista iscritto all'albo dei geometri sosteneva di non dover pagare i contributi alla Cassa di previdenza perché non esercitava l'attività in modo continuativo e non produceva reddito. La Corte di Cassazione ha ribaltato le decisioni precedenti, stabilendo un principio chiaro: la semplice iscrizione all'albo professionale è una condizione sufficiente per far scattare l'obbligo contributivo minimo. La Corte ha chiarito che l'esercizio occasionale o l'assenza di reddito sono irrilevanti. La Cassa dei Geometri vince e il caso torna in Corte d'Appello per una nuova valutazione basata su questo principio.
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Geometra non praticante: l’obbligo contributivo resta valido
Un geometra si opponeva al pagamento dei contributi richiesti dalla sua Cassa di Previdenza, sostenendo di non esercitare la professione. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale sull'obbligo contributivo cassa geometri: la semplice iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente per far sorgere il dovere di pagare i contributi minimi. La mancanza di reddito o l'esercizio occasionale dell'attività sono irrilevanti. Per essere esonerato, il professionista deve seguire le specifiche procedure previste dalla Cassa, come l'invio di un'autocertificazione di non esercizio. La Corte ha quindi dato ragione alla Cassa di Previdenza, annullando la precedente decisione favorevole al professionista.
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Amministratore e Geometra: l’iscrizione d’ufficio Cassa è lecita
Un professionista, amministratore unico di una società edile, ha contestato la sua iscrizione d'ufficio alla Cassa professionale dei geometri. Sosteneva che la sua attività fosse puramente manageriale e non tecnica. La Corte di Cassazione ha respinto il suo ricorso, stabilendo un principio chiaro: la semplice iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente per l'obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza. L'attività della società, connessa alle competenze del geometra, rafforzava questa conclusione. L'iscrizione d'ufficio Cassa professionale è stata quindi confermata, con l'obbligo per il professionista di versare i contributi.
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Iscritto all’albo ma non lavori? L’obbligo contributivo resta
Un professionista si opponeva al pagamento dei contributi richiesti dalla sua cassa di previdenza, sostenendo di non esercitare l'attività pur essendo iscritto all'albo. La Corte di Cassazione ha stabilito che la semplice iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente per far sorgere l'obbligo contributivo cassa professionale. Secondo i giudici, è irrilevante l'esercizio occasionale della professione o la mancata produzione di reddito. Il professionista non ha superato la presunzione di esercizio dell'attività perché non ha seguito le procedure specifiche previste dalla Cassa (come l'autocertificazione). Di conseguenza, il suo ricorso è stato respinto e l'obbligo di pagamento confermato.
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