Un professionista, amministratore unico di una società edile, ha contestato la sua iscrizione d'ufficio alla Cassa professionale dei geometri. Sosteneva che la sua attività fosse puramente manageriale e non tecnica. La Corte di Cassazione ha respinto il suo ricorso, stabilendo un principio chiaro: la semplice iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente per l'obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza. L'attività della società, connessa alle competenze del geometra, rafforzava questa conclusione. L'iscrizione d'ufficio Cassa professionale è stata quindi confermata, con l'obbligo per il professionista di versare i contributi.
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