Una struttura sanitaria privata ha richiesto il pagamento di prestazioni fornite oltre il budget pattuito con l'Azienda Sanitaria Locale, agendo in giudizio per indebito arricchimento. La struttura sosteneva di non aver potuto rifiutare tali prestazioni, in quanto urgenti. La Corte di Cassazione ha respinto la domanda, stabilendo un principio fondamentale: l'azione per indebito arricchimento ha carattere sussidiario, cioè è un rimedio estremo. Poiché la struttura sanitaria aveva firmato un contratto che includeva una clausola di rinuncia al pagamento per le prestazioni extra budget, avrebbe dovuto prima contestare la validità di quella specifica clausola. La disponibilità di un'altra azione legale, anche se dall'esito incerto, esclude la possibilità di ricorrere all'azione di indebito arricchimento.
Continua »