L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento contro un'azienda per recuperare imposte non versate. Tra i rilievi principali, l'ufficio contestava l'omessa tassazione di alcune sopravvenienze attive derivanti dalla cancellazione di debiti non documentati da fatture e l'errata applicazione dell'esenzione IVA sulla cessione di un contratto di leasing immobiliare. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda. I giudici hanno chiarito che le sopravvenienze attive imponibili si configurano solo se la passività cancellata era stata precedentemente dedotta. Inoltre, la cessione di un contratto di leasing, anche se immobiliare, costituisce sempre una prestazione di servizi ai fini IVA, beneficiando del regime di non imponibilità per le esportazioni. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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