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Presofferto

132 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Periodo di detenzione già scontato da un condannato, ad esempio in custodia cautelare, che viene detratto dalla pena totale da espiare.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Unificazione di pene concorrenti tra sanzione espiata e residua
Un condannato richiede al giudice l'unificazione di pene concorrenti per fondere due condanne distinte in un unico provvedimento esecutivo. I giudici territoriali respingono la domanda poiché l'uomo ha già scontato interamente la prima sanzione tramite la detenzione preventiva. L'interessato ricorre quindi in Cassazione, sostenendo che il cumulo spetti anche per le pene già espiate relative a fatti precedenti. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile: l'inserimento di una pena già scontata richiede la dimostrazione di un vantaggio concreto, come il rispetto dei tetti massimi di pena o l'accesso a misure alternative, elemento del tutto omesso dal ricorrente.
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Computo della pena: Cassazione annulla su presofferto, conferma su pena definitiva
Un Lavoratore ha contestato il `computo della pena` inflittagli, chiedendo la sospensione dell'esecuzione e la detrazione del periodo di arresti domiciliari. La Corte d'Appello aveva respinto la sua richiesta. La Cassazione ha confermato che la parte di pena definitiva poteva essere eseguita, anche dopo un `annullamento parziale` per un singolo reato. Tuttavia, ha accolto il ricorso riguardo al mancato calcolo del `presofferto`, annullando con rinvio la decisione su questo punto specifico per un nuovo giudizio.
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Cumulo giuridico pene: Revoca indulto non riapre calcolo pena già espiata
Il Condannato ha chiesto di ricalcolare la sua pena, includendo periodi di detenzione già scontati e liberazioni anticipate, per applicare il limite del "cumulo giuridico pene" (Art. 78 c.p.). La Corte d'Appello ha respinto la richiesta. La Cassazione ha confermato. Ha stabilito che il criterio del "cumulo giuridico pene" si applica a ogni singola operazione di cumulo, non all'intera vita detentiva. Periodi già espiati o coperti da indulto (anche se revocato) non possono beneficiare di un doppio sconto. La revoca dell'indulto non riapre il calcolo di pene già correttamente computate e scontate.
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Cumulo di pene concorrenti: quando i reati in tempi diversi cambiano tutto
Un Condannato ha chiesto il ricalcolo della sua pena, invocando il criterio moderatore per il cumulo di pene concorrenti. La Corte d'Appello ha respinto la sua istanza, poiché un nuovo reato era stato commesso dopo l'inizio dell'esecuzione delle pene precedenti. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che in questi casi non è possibile un cumulo unitario di tutte le pene. Si devono invece eseguire cumuli parziali, raggruppando i reati in base alla data di commissione. Il ricorso del Condannato è stato rigettato, con condanna al pagamento delle spese processuali.
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Cumulo di pene: detrazioni già scalate e ricorso respinto
Un condannato ha contestato il provvedimento di cumulo di pene emesso dalla Procura, sostenendo che l'autorità non avesse calcolato oltre quattro anni di carcere già scontati e 405 giorni di liberazione anticipata. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta, chiarendo che quei periodi risultavano già interamente detratti nei precedenti provvedimenti assorbiti nel conteggio finale. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione e ha respinto il ricorso del detenuto. I giudici hanno ribadito che il presofferto si imputa unitariamente all'insieme dei reati precedenti e non può essere conteggiato due volte. Il calcolo della Procura era corretto e la pena residua di trenta anni di reclusione è rimasta invariata.
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Sospensione dell’ordine di esecuzione: scomputo e libertà
Il Condannato ha ricevuto un ordine di carcerazione per espiare una pena residua. L'interessato ha chiesto di sottrarre dal conteggio il periodo di custodia cautelare trascorso per un diverso processo concluso con assoluzione. Con questo scomputo, la pena residua è scesa sotto la soglia di quattro anni di reclusione. La Corte di Appello ha recepito la correzione del calcolo ma non ha valutato il blocco del carcere. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso difensivo. I Supremi Giudici hanno chiarito che il giudice deve verificare la spettanza della sospensione dell'ordine di esecuzione. Questo controllo garantisce al condannato la possibilità di richiedere misure alternative alla detenzione restando in libertà.
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Mandato di arresto europeo: esecuzione in Italia e calcolo pena
Il Condannato, punito dall'autorità giudiziaria tedesca per furto aggravato, ha ottenuto l'esecuzione della pena in Italia dopo il rifiuto della consegna. Con il ricorso in Cassazione, Il Condannato ha contestato il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e l'errata detrazione del periodo di carcerazione preventiva già patito. La decisione della Corte d'Appello indicava soltanto diciassette giorni di custodia cautelare a fronte dei duecentotre giorni reali. La Suprema Corte ha accolto il ricorso annullando la sentenza. Nel contesto del Mandato di arresto europeo, quando si esegue in Italia una condanna estera, i giudici italiani devono richiedere la documentazione originale allo Stato estero se sorgono dubbi sulla revoca dei benefici o sulla quantità di pena già scontata.
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Calcolo Pena Espianda: La Cassazione chiarisce l’ordine delle detrazioni
La Corte di Cassazione ha esaminato un caso riguardante il corretto Calcolo pena espianda. Un Condannato ha contestato l'ordine di esecuzione emesso dalla Corte d'Appello, che aveva stabilito una sequenza errata per la detrazione della custodia cautelare e l'applicazione del criterio moderatore (Art. 78 c.p.). La Corte d'Appello aveva detratto il periodo di detenzione preventiva prima di applicare il criterio che limita la pena complessiva. La Suprema Corte ha ribadito che il criterio moderatore deve essere applicato *prima* della detrazione del presofferto. Ha quindi annullato l'ordinanza, rinviando il caso alla Corte d'Appello per un nuovo calcolo che rispetti la corretta sequenza delle operazioni.
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Fungibilità della pena: no al doppio calcolo con la misura di sicurezza
Un detenuto ha chiesto di ricalcolare la propria condanna invocando la fungibilità della pena per scomputare un periodo trascorso internato in una casa di lavoro. Il giudice dell'esecuzione aveva inizialmente accolto la richiesta, rilevando che durante quel periodo permanevano formalmente attivi anche gli arresti domiciliari per un altro processo. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione accogliendo il ricorso del Procuratore Generale. I giudici supremi hanno stabilito che l'ordinamento vieta di conteggiare due volte lo stesso lasso di tempo restrittivo. La coesistenza tra custodia cautelare e misura di sicurezza rileva esclusivamente ai fini della durata massima delle cautele e non consente di scontare due titoli diversi nello stesso intervallo temporale. Il caso torna ora al giudice territoriale per un nuovo calcolo esatto della pena residua.
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Custodia cautelare in estradizione: no al carcere automatico
L'Estradando è stato arrestato in Italia su mandato internazionale per reati gravi commessi all'estero. La Corte d'Appello ne ha confermato la custodia in carcere, ignorando la richiesta difensiva di concessione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L'Estradando ha proposto ricorso in Cassazione lamentando l'assenza di motivazione su tale istanza e l'eccessiva durata della detenzione. La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso in tema di custodia cautelare in estradizione. I giudici hanno chiarito che i tribunali devono sempre motivare espressamente perché il carcere sia l'unica misura idonea e non valutare superficialmente le alternative meno afflittive. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d'Appello per un nuovo e motivato esame della richiesta difensiva.
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Liberazione anticipata negata: condotta esterna decisiva
Un condannato ha richiesto la liberazione anticipata per un semestre di detenzione, evidenziando il pieno rispetto delle regole interne al carcere. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto la domanda perché l'uomo, durante un periodo di libertà compreso tra due fasi detentive, aveva ricevuto numerose denunce per truffa e segnalazioni amministrative. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto. La liberazione anticipata richiede una partecipazione sincera al percorso di risocializzazione. Pertanto, la condotta antisociale tenuta all'esterno del carcere dimostra il fallimento della rieducazione e rende insufficiente la sola buona condotta tenuta in detenzione.
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Reati successivi e liberazione anticipata: no allo sconto pena
Il Detenuto ha richiesto il beneficio della liberazione anticipata per diversi periodi di detenzione compresi tra il 2016 e il 2023. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto l'istanza a causa di nuove denunce a carico dell'uomo avvenute nel 2023 per detenzione di stupefacenti ed evasione. Il Detenuto ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che i reati recenti non dovessero incidere sulla valutazione positiva del periodo detentivo risalente a sette anni prima. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che commettere nuovi illeciti dopo la custodia dimostra il mancato reinserimento sociale. La liberazione anticipata può quindi essere negata anche per semestri passati se i comportamenti successivi evidenziano il rifiuto del percorso rieducativo.
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Accesso alla semilibertà: il carcere già scontato conta nel cumulo
Un detenuto condannato a una pena complessiva di diciotto anni di reclusione ha richiesto l'accesso alla semilibertà. Il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato la richiesta inammissibile, ritenendo non ancora scontata la quota dei due terzi di pena necessaria in presenza di reati ostativi. Il giudice di merito ha però calcolato il tempo espiato partendo solo dall'inizio dell'ultimo periodo di detenzione continua, ignorando oltre quattro anni e otto mesi già scontati tra carcere preventivo e liberazione anticipata. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del condannato e ha annullato la decisione. Il periodo di detenzione già riconosciuto nel provvedimento di cumulo deve sempre sommarsi alla pena scontata successivamente.
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Computo del presofferto: l’obbligo di dimora non riduce la pena
Un condannato chiedeva il computo del presofferto per detrarre dalla pena definitiva il tempo trascorso con obbligo di dimora, divieto di uscire di notte (dalle 22:00 alle 6:00) e obbligo quotidiano di firma. Il Giudice dell'esecuzione prima e la Corte di Cassazione poi hanno respinto la richiesta. I giudici hanno chiarito che le misure non custodiali non equivalgono alla detenzione domiciliare. Il divieto notturno copre le consuete ore di riposo domestico e non trasforma la misura in una privazione totale della libertà. Di conseguenza, il condannato deve scontare l'intera pena senza detrazioni per quel periodo.
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Sospensione dell’ordine di esecuzione e sconti di pena
Il Condannato ha impugnato l'ordine di carcerazione emesso a suo carico sostenendo di avere diritto alla sospensione dell'ordine di esecuzione. Secondo la difesa, il Pubblico Ministero avrebbe dovuto scorporare preventivamente novanta giorni di liberazione anticipata per periodi di custodia cautelare già presofferti. Tale scomputo avrebbe portato la pena residua sotto la soglia di quattro anni prevista per accedere alle misure alternative al carcere. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. I giudici hanno chiarito che il nuovo calcolo preventivo dei benefici non produce effetti automatici sulla soglia di pena espianda. La concessione dello sconto resta subordinata a una valutazione discrezionale del Magistrato di Sorveglianza sul percorso rieducativo del recluso.
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Detrazione del presofferto: no al bis dopo il rigetto
Un condannato ha richiesto al giudice la detrazione del presofferto, ossia lo scomputo di un periodo di custodia cautelare scontato in passato, dalla pena attualmente in corso di esecuzione. Il Giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'istanza inammissibile perché il soggetto aveva già presentato la medesima richiesta, precedentemente rigettata con un'altra ordinanza. Il condannato ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo l'erroneità della prima pronuncia e la non definitività della stessa. I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, confermando che il principio del ne bis in idem impedisce la riproposizione continua di istanze identiche già esaminate, anche durante la fase di esecuzione della pena.
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Cumulo di pene concorrenti: la Cassazione conferma il fine pena
Un condannato ha contestato il provvedimento relativo al cumulo di pene concorrenti, sostenendo che il calcolo del fine pena non teneva conto del periodo presofferto e della detenzione già scontata. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta, rilevando che l'analisi dell'atto confermava la corretta detrazione di tutti i periodi. L'interessato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando motivazione contraddittoria e l'omessa riduzione per il rito abbreviato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: le censure sulla motivazione erano generiche e le contestazioni sulle riduzioni premiali non erano state sollevate in precedenza. La data di fine pena resta valida e il ricorrente deve versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Cumulo di pene concorrenti: vietato delegare il calcolo al PM
Un condannato chiedeva al Giudice dell'esecuzione di riconoscere la continuazione tra diversi reati e di rideterminare la pena complessiva applicando il tetto massimo previsto dalla legge. Il magistrato accoglieva la richiesta sulla continuazione riducendo la pena, ma delegava al Pubblico Ministero la verifica sui limiti massimi della sanzione e il ricalcolo del cumulo di pene concorrenti. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'interessato e ha annullato l'ordinanza con rinvio. I giudici di legittimità hanno chiarito che il Giudice dell'esecuzione non può delegare i calcoli all'accusa. Il magistrato deve verificare direttamente la sequenza temporale dei reati, controllare se essi siano avvenuti prima o durante la detenzione e applicare autonomamente i limiti di legge sulle pene concorrenti, garantendo la piena tutela giurisdizionale.
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Correzione dell’errore materiale e calcolo di inizio pena
Un detenuto ottiene l'unificazione delle condanne per continuazione con rideterminazione della pena a trenta anni di reclusione. L'ordinanza non riporta la data iniziale di decorrenza della carcerazione. Il condannato presenta istanza di correzione dell'errore materiale per far inserire la data di inizio pena. La Corte di Appello respinge la richiesta. Il ricorrente propone ricorso per Cassazione. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso. La determinazione della decorrenza, il calcolo del presofferto e l'individuazione del fine pena competono esclusivamente al Pubblico Ministero tramite ordine di esecuzione. Il giudice dell'esecuzione non possiede tale potere dichiarativo e la correzione non può integrare elementi estranei alla decisione originaria. Il condannato subisce la condanna alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Sospensione dell’ordine di esecuzione: no dopo l’avvio della pena
Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione contro il diniego del Giudice dell'esecuzione alla sospensione dell'ordine di esecuzione. Nonostante il ricalcolo della pena e lo scomputo del periodo presofferto avessero ridotto la sanzione residua sotto i quattro anni, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che i requisiti per la sospensione dell'ordine di esecuzione devono essere valutati esclusivamente al momento iniziale dell'ingresso in carcere. Le successive riduzioni di pena ottenute durante la detenzione non annullano l'ordine originario e non riaprono la fase di sospensione. È stata respinta anche la richiesta di sospensione speciale per tossicodipendenza, poiché priva di documentazione idonea ad attestare un programma di recupero in corso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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