Una grande società informatica ha ceduto un gruppo di dipendenti a un'altra azienda, qualificando l'operazione come trasferimento di ramo d'azienda. I lavoratori hanno contestato la cessione, sostenendo che il gruppo non avesse una reale autonomia prima del passaggio. I giudici di merito hanno dato ragione ai dipendenti, ordinando il loro reintegro nell'azienda originaria. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso dell'azienda cessionaria. La Corte ha ribadito che, per applicare il trasferimento di ramo d'azienda, la porzione ceduta deve possedere un'autonomia funzionale preesistente alla cessione stessa. L'onere di provare l'esistenza di questi requisiti spetta interamente alle società coinvolte. Di conseguenza, la lavoratrice che non ha firmato l'accordo transattivo ha ottenuto definitivamente il diritto a rientrare alle dipendenze del datore di lavoro originario.
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