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Preclusione Triennale

9 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Divieto temporaneo della durata di tre anni che impedisce la concessione di nuovi benefici penitenziari dopo la revoca di una precedente misura alternativa.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Affidamento in prova terapeutico: stop al divieto di permessi
Un detenuto richiedeva un permesso-premio per fare visita ai propri familiari. Il Tribunale di Sorveglianza rigettava la richiesta applicando il blocco triennale previsto dalla legge penitenziaria a seguito della precedente revoca di una misura alternativa. Tuttavia, tale misura consisteva in un affidamento in prova terapeutico finalizzato al recupero da dipendenze. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del detenuto, stabilendo che la revoca dell'affidamento in prova terapeutico non comporta automaticamente il divieto di tre anni per la concessione di successivi benefici penitenziari. Tale preclusione riguarda solo le misure ordinarie e non può estendersi a quelle con natura prettamente sanitaria e riabilitativa. I giudici hanno annullato l'ordinanza, rinviando gli atti per una nuova valutazione.
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Misure alternative alla detenzione: lo stop di tre anni
Il Condannato ha richiesto la detenzione domiciliare e l'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile la prima istanza per il mancato decorso dei tre anni dalla revoca di una precedente misura e ha respinto la seconda. Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione censurando la decisione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, precisando che il divieto triennale di accesso alle misure alternative alla detenzione dopo una revoca si applica a tutti i benefici penitenziari senza distinzione. Di conseguenza, anche la richiesta di affidamento in prova era del tutto inammissibile prima dello scadere del triennio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Revoca delle misure alternative e blocco dopo l’archiviazione
Un condannato ha richiesto l'affidamento in prova e la detenzione domiciliare dopo la revoca di una precedente misura alternativa, avvenuta a causa di una denuncia poi archiviata. Il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato inammissibile l'istanza per il mancato decorso del divieto triennale previsto dalla legge. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione: la revoca delle misure alternative mantiene i suoi effetti preclusivi per tre anni anche se la denuncia che l'ha determinata si chiude con un'archiviazione.
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Affidamento in prova: stop ai blocchi automatici dopo la revoca
Il Tribunale di Sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la richiesta di affidamento in prova avanzata da un condannato, applicando il divieto triennale di concessione di benefici a causa della precedente revoca di un affidamento terapeutico per tossicodipendenti. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del condannato, stabilendo che la revoca dell'affidamento in prova in casi particolari (terapeutico) non fa scattare l'automatica preclusione di tre anni per le misure alternative comuni. Il fallimento di un percorso terapeutico non comporta una presunzione assoluta di inidoneità del soggetto. Di conseguenza, i giudici devono effettuare una valutazione concreta e personalizzata sul caso, senza automatismi. La Cassazione ha quindi annullato il provvedimento, disponendo un nuovo esame.
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Affidamento in prova in casi particolari: no al blocco di 3 anni
Il Tribunale di Sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la richiesta di affidamento in prova ordinario avanzata da un condannato, ritenendo applicabile il divieto triennale di concessione di benefici a causa della precedente revoca di un affidamento in prova in casi particolari. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del condannato, stabilendo che la revoca dell'affidamento in prova in casi particolari non fa scattare la preclusione di tre anni prevista dalla legge penitenziaria. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato il provvedimento impugnato, rinviando gli atti al Tribunale di Sorveglianza affinché esamini nel merito la richiesta del condannato garantendo il regolare contraddittorio tra le parti.
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Detenzione domiciliare negata: collaborare non scusa le evasioni
Il Tribunale di Sorveglianza dichiarava inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare presentata da un collaboratore di giustizia, a cui era stata precedentemente revocata la stessa misura per gravi violazioni, tra cui l'allontanamento dal domicilio e l'uso di sostanze stupefacenti. Il condannato ricorreva in Cassazione, sostenendo che lo status di collaboratore escludesse il divieto triennale di concessione di nuovi benefici e lamentando la violazione del diritto di difesa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Pur confermando che ai collaboratori di giustizia non si applica l'automatismo della preclusione triennale, la Corte ha stabilito che il giudice di merito ha legittimamente negato la detenzione domiciliare valutando l'incompatibilità concreta del soggetto con il regime esterno, visti i suoi precedenti comportamenti trasgressivi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Misure alternative alla detenzione: la revoca blocca i benefici
Il Tribunale di Sorveglianza dichiarava inammissibile la richiesta di misure alternative alla detenzione avanzata da un condannato, a causa della precedente revoca dell'esecuzione della pena al domicilio avvenuta nei tre anni anteriori. Il condannato proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo che la revoca dell'affidamento terapeutico e della detenzione domiciliare emergenziale non facessero scattare il blocco triennale previsto dalla legge. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che, sebbene la revoca dell'affidamento terapeutico non generi preclusioni, la revoca dell'esecuzione della pena presso il domicilio (anche se disposta in base alla normativa speciale) equivale alla revoca di una misura alternativa ordinaria. Di conseguenza, si applica il divieto triennale di concessione di nuovi benefici. Il condannato perde il ricorso e deve pagare le spese processuali.
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Affidamento in prova al servizio sociale: blocco di 3 anni
Il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato inammissibile la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da un condannato, poiché non erano ancora trascorsi tre anni dalla revoca di una precedente misura alternativa. La revoca era avvenuta a causa di gravi liti familiari e minacce di morte. Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che i giudici avrebbero dovuto valutare concretamente la sua attuale pericolosità sociale anziché applicare un automatismo preclusivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che il divieto triennale di concessione di nuove misure alternative dopo una revoca opera in modo automatico e tassativo, senza lasciare spazio alla discrezionalità del magistrato. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Revoca dei benefici penitenziari: il blocco triennale è immediato
Il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato inammissibile la richiesta di affidamento in prova presentata da un detenuto, a causa della precedente revoca della semilibertà disposta pochi giorni prima. Il difensore ha impugnato la decisione, sostenendo che la revoca non fosse ancora definitiva poiché pendeva un ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che la preclusione triennale per la concessione di nuove misure alternative decorre immediatamente dalla data del provvedimento di revoca, senza dover attendere il suo passaggio in giudicato. Di conseguenza, la revoca dei benefici penitenziari produce subito i suoi effetti preclusivi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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