Il Tribunale di Sorveglianza dichiarava inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare presentata da un collaboratore di giustizia, a cui era stata precedentemente revocata la stessa misura per gravi violazioni, tra cui l'allontanamento dal domicilio e l'uso di sostanze stupefacenti. Il condannato ricorreva in Cassazione, sostenendo che lo status di collaboratore escludesse il divieto triennale di concessione di nuovi benefici e lamentando la violazione del diritto di difesa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Pur confermando che ai collaboratori di giustizia non si applica l'automatismo della preclusione triennale, la Corte ha stabilito che il giudice di merito ha legittimamente negato la detenzione domiciliare valutando l'incompatibilità concreta del soggetto con il regime esterno, visti i suoi precedenti comportamenti trasgressivi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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