L'Esecutore ha intimato un precetto di pagamento all'Opponente, basandosi su una sentenza della Corte d'Appello. L'Opponente ha proposto opposizione all'esecuzione, sostenendo la nullità insanabile della sentenza di primo grado (per mancanza di sottoscrizione del giudice) e, di conseguenza, la nullità del titolo esecutivo. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione, ma la Corte d'Appello l'aveva rigettata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che la questione della validità della sentenza di primo grado era già stata decisa in un precedente giudizio e coperta dal giudicato. Pertanto, la sentenza di secondo grado, che costituiva il titolo esecutivo, era valida ed efficace e non poteva più essere contestata.
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