Un professionista ha avviato un pignoramento presso terzi per recuperare un credito da una società cooperativa. Il terzo pignorato, l'Amministrazione Finanziaria, ha reso una dichiarazione negativa del terzo, negando l'esistenza di un credito IVA rimborsabile della società. Il professionista ha impugnato tale dichiarazione davanti al giudice tributario oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica. La Corte di Cassazione ha stabilito che la dichiarazione negativa del terzo è un atto autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario, in quanto espressione del potere impositivo. Di conseguenza, si applica il termine decadenziale di sessanta giorni per proporre ricorso. Poiché il creditore ha agito tardivamente, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello, dichiarando il ricorso originario inammissibile. L'Amministrazione Finanziaria ha quindi vinto la causa.
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