Una società di servizi nautici, titolare di una concessione nel porto di Lipari, ha impugnato la cartella di pagamento relativa alla Tassa sui rifiuti in aree portuali (TARI) emessa dal Comune. La contribuente sosteneva che la gestione dei rifiuti nelle aree portuali spettasse esclusivamente all'Autorità marittima o portuale, escludendo il potere impositivo del Comune. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che, sebbene la gestione dei rifiuti nei porti spetti di norma all'Autorità portuale, nei porti minori in cui tale autorità non è istituita la competenza e il potere di applicare la Tassa sui rifiuti in aree portuali ritornano al Comune, che ha effettivamente svolto il servizio. Di conseguenza, la società è stata condannata a pagare il tributo e le spese di giudizio.
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