Una società di servizi nautici, titolare di una concessione per un pontile galleggiante nel porto di Lipari, ha contestato la richiesta di pagamento della TARI da parte del Comune. La contribuente sosteneva che la gestione dei rifiuti nelle aree portuali spettasse esclusivamente all'Autorità marittima o portuale, escludendo il potere del Comune. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che, sebbene la gestione dei rifiuti nei porti spetti di norma all'Autorità portuale, nei porti minori in cui tale autorità non è stata istituita la competenza ritorna al Comune. Di conseguenza, l'ente locale che svolge effettivamente il servizio ha il pieno diritto di applicare la tassa sui rifiuti in aree portuali. La società è stata condannata a pagare le tasse e le spese legali.
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