La Corte di Cassazione ha stabilito che un dirigente scolastico esercita legittimamente il proprio potere datoriale anche senza un accordo con le organizzazioni sindacali, qualora le trattative, pur avviate, si arenino per l'intransigenza sindacale. In caso di "mancato accordo", il dirigente può adottare provvedimenti sostitutivi e provvisori per garantire il funzionamento dell'istituto, a condizione di aver rispettato gli obblighi di informazione e di esame congiunto. La Corte ha respinto il ricorso di un sindacato che denunciava una condotta antisindacale, confermando che il potere organizzativo del dirigente non è subordinato al consenso sindacale.
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