La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di postergazione dei finanziamenti dei soci, derivanti da garanzie personali (fideiussioni) prestate a favore della propria società, poi fallita. I soci, dopo aver pagato i debiti garantiti, hanno chiesto di essere ammessi al passivo fallimentare. Il Tribunale aveva qualificato i loro crediti come postergati ai sensi dell'art. 2467 c.c., considerandoli una forma di finanziamento indiretto in un momento di squilibrio finanziario della società. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei soci, principalmente per difetto di autosufficienza, confermando di fatto la decisione sulla postergazione.
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