Un Amministratore di una società fallita è stato accusato di bancarotta preferenziale per aver rimborsato sé stesso e altri soci, anziché i creditori, in un periodo di grave crisi finanziaria. La Corte d'Appello aveva riqualificato il reato e, pur dichiarandolo estinto per prescrizione, aveva confermato le responsabilità civili. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Amministratore, ribadendo che i finanziamenti dei soci, in condizioni di squilibrio aziendale, sono postergati (subordinati) agli altri debiti (Art. 2467 c.c.). La restituzione anticipata di tali fondi configura il dolo specifico della bancarotta preferenziale. L'Amministratore è stato condannato alle spese processuali.
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