La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16915/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per possesso di un documento d'identità con generalità false ma con la propria fotografia. La Corte ha stabilito che tale condotta integra l'ipotesi più grave del reato di possesso documento falso, prevista dal comma 2 dell'art. 497-bis c.p., e non quella meno grave del comma 1, proprio a causa della presenza della foto, che costituisce un forte indizio di concorso nella contraffazione.
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