Un dipendente pubblico, inquadrato con livello C2, ha svolto l'incarico di Capo Area Trattamentale presso una struttura complessa. Il lavoratore ha richiesto il riconoscimento delle mansioni superiori corrispondenti al livello C3, sostenendo che la posizione organizzativa non potesse essergli applicata e che i compiti svolti fossero riconducibili alla qualifica superiore. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore. I giudici hanno chiarito che l'incarico di Capo Area rientrava pienamente nella definizione di posizione organizzativa prevista dal contratto collettivo, la quale poteva essere legittimamente attribuita anche a personale di livello C2 in mancanza di profili C3. Di conseguenza, lo svolgimento di tali funzioni non fa scattare il diritto al superiore inquadramento, ma unicamente alla specifica indennità già percepita.
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