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Portabilità

8 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

In questo contesto, si riferisce alla possibilità per un nuovo datore di lavoro di usufruire del periodo residuo di un'agevolazione contributiva già parzialmente utilizzata da un precedente datore per lo stesso lavoratore.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Portabilità fondo gas: il calcolo intero o il limite forfettario
I lavoratori di una società energetica hanno richiesto l'accertamento del diritto al trasferimento dell'intero montante contributivo accumulato presso il soppresso Fondo Gas verso una forma pensionistica integrativa. L'Ente Previdenziale ha invece contestato la pretesa, sostenendo l'applicabilità esclusiva della norma speciale che fissa la liquidazione in un importo forfettario pari all'uno per cento per anno di iscrizione. La Corte d'Appello ha accolto le ragioni dei dipendenti, affermando il principio di piena Portabilità fondo gas in un'ottica di tutela del risparmio previdenziale. Contro tale pronuncia l'Ente Previdenziale ha proposto ricorso per Cassazione. I giudici supremi, vista la rilevanza costituzionale e la complessità della Portabilità fondo gas, hanno sospeso la decisione singola disponendo il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione congiunta della causa insieme ad altri ricorsi analoghi.
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Riscatto della posizione previdenziale: il lavoratore vince
Un lavoratore, dimessosi da una banca, ha chiesto il riscatto della posizione previdenziale maturata presso il fondo pensionistico aziendale. La banca si è opposta, sostenendo che trattandosi di un fondo a prestazioni definite e a ripartizione non esistessero posizioni individuali monetizzabili. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno invece confermato il diritto del lavoratore al riscatto della posizione previdenziale, stabilendo che la portabilità e il riscatto si applicano a tutti i fondi previdenziali integrativi, inclusi quelli preesistenti a ripartizione. La Corte ha inoltre chiarito che la somma dovuta deve comprendere anche i rendimenti finanziari generati a partire dal momento in cui il fondo ha costituito un patrimonio di destinazione separato (nel caso specifico, dal 1998). Di conseguenza, la banca è stata condannata a pagare al lavoratore oltre 177.000 euro.
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Riscatto della posizione previdenziale: lavoratore batte banca
Un ex dipendente bancario, dopo il pensionamento, ha richiesto la liquidazione del proprio capitale previdenziale accumulato in un vecchio fondo aziendale. L'Azienda si è opposta, sostenendo che la natura collettiva del fondo impedisse il calcolo e la liquidazione di una quota individuale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando il diritto del lavoratore al riscatto della posizione previdenziale. I giudici hanno stabilito che la facoltà di riscatto e portabilità costituisce un principio generale e inderogabile, applicabile anche ai fondi pensione più antichi o strutturati su base collettiva, purché sia possibile determinare il valore della posizione individuale tramite i contributi versati e i rendimenti. Di conseguenza, l'Azienda è stata condannata a pagare la somma spettante al pensionato.
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Riscatto pensione: quando matura il diritto?
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13925/2024, ha respinto il ricorso di un ex dipendente che chiedeva un ricalcolo del riscatto della pensione complementare. La Corte ha stabilito che il diritto al riscatto pensione sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, e non quando si maturano i requisiti per la pensione statale. Di conseguenza, il calcolo della somma da liquidare deve basarsi sui dati certi al momento della cessazione del lavoro, come il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, e non su requisiti contributivi futuri e incerti.
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Portabilità fondo pensione: la Cassazione conferma
Una nota istituzione finanziaria ha contestato il diritto di alcuni lavoratori di trasferire la propria posizione pensionistica da un vecchio fondo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, affermando il principio inderogabile della portabilità fondo pensione per tutte le forme di previdenza complementare, incluse quelle preesistenti e a prestazione definita, consolidando un orientamento a tutela dei lavoratori.
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Portabilità previdenza complementare: no al risarcimento
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di alcuni ex dipendenti contro un istituto di credito. La richiesta di risarcimento danni per la negata portabilità della previdenza complementare e per la gestione di un fondo pensione è stata respinta per vizi procedurali e mancanza di prove specifiche. La Corte ha sottolineato che i ricorrenti non avevano mai formalmente richiesto la portabilità, ma solo un risarcimento, e non avevano fornito prove concrete di una cattiva gestione del fondo da parte della banca.
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Portabilità fondo pensione: l’accordo si applica?
Un gruppo di ex dipendenti ha citato in giudizio un istituto di credito per ottenere il riscatto delle proprie posizioni da un fondo pensione preesistente. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34066/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'istituto. La decisione ha confermato che i criteri di un accordo collettivo del 2009 potevano essere applicati per analogia ai lavoratori già cessati dal servizio, poiché il ricorso non aveva impugnato una delle due autonome ragioni giuridiche della corte d'appello. Il caso sottolinea l'importanza della portabilità fondo pensione.
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Esonero contributivo: 100% valido per portabilità
Il Tribunale di Brescia ha stabilito che un datore di lavoro ha diritto all'esonero contributivo nella misura del 100%, come previsto dalla Legge 178/2020, anche se assume un lavoratore che aveva già parzialmente usufruito di un'agevolazione al 50% presso un precedente datore. La sentenza chiarisce che la 'portabilità' del beneficio riguarda il periodo residuo ma si adegua alla misura più favorevole vigente al momento della nuova assunzione, respingendo l'interpretazione restrittiva dell'ente previdenziale.
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